Stampa questa pagina
COVID 19 - I PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE DI MASSA DEL 10 E 12 MARZO IN TEMA DI VENDITE GIUDIZIARIE

COVID 19 - I PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE DI MASSA DEL 10 E 12 MARZO IN TEMA DI VENDITE GIUDIZIARIE

Vota questo articolo
(0 Voti)
1) IL PROVVEDIMENTO DEL 10 MARZO 2020 DEL GIUDICE DELLE ESECUZIONE DEL TRIBUNALE DI MASSA:



TRIBUNALE DI MASSA ESECUZIONI IMMOBILIARI


Massa, 10 marzo 2020
Ai Signori Custodi e Professionisti delegati Alle societa gestori delle vendite telematiche:
- EDICOM SRL-


Agli ordini professionali:
- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa-Carrara
- Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Massa-
Carrara Ordine degli ingegneri di Massa-Carrara Ordine degli architetti di Massa-Carrara Collegio dei geometri di Massa-Carrrara

Oggetto: Misure urgenti per la prevenzione  della  diffusione  del COVID 19 neI settore delle esecuzioni immobiliari

Il Giudice delle esecuzioni:

letto il D.L. n. 11/2020 (misure straordinarie ed  urgenti  per  contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attivita giudiziaria) pubblicato stilla G.U. Serie generale n° 60 del 08.03.2020 ed entrato in vigore in part data;

ritenuto che l’indicazione di rinvio delle udienze di cut al richiamato decreto legge debba riguardare anche le gare di vendita e le udienze di approvazione dei piani di riparto demandate al professionista delegato;

considerato che per assicurare i1 contenimento del contagio appare necessario limitare anche alcune attivita dei custodi e dei professionisti delegati;

-ritenuto che le predette restrizioni alle attivita degli ausiliari  del  giudice comportino i1 rischio di vendite non proficiie, con possibili effetti negativi sul1'ordinario andamento del settore delle vendite giudiziarie immobiliari;
sulla scorta di quanto gia disposto, tra gli altri, dal Tribunale di Roma e da1 Tribunale di Milano;

COSI DISPONE

A) sono  revocati  tutti  gli  esperimenti   d’asta   fissati   tra il 10 marzo ed il 3 aprile 2020  (data  di  cessazione dell’emergenza sanitaria secondo i1 DPCM  8  marzo  2020  art. 5): i professionisti delegati e custodi, per quanto di rispettiva eompetenza, sono tenuti  ad  inviare  il  presente  provvedimento, ai gestori delle vendita, ai tint della pubblicazione sui siti di pubblicita indicati nel1'ordinanza, e su1 PVP, per quest'ultimo come evento  "avviso  di  rettifica”  speeificando  nella motivazione  ”vendita  revocata  dal  GE”;  (con  esclusione dunque delle pubblicita su quotidiani o periodici per ragioni di tempestivita); i professionisti delegati, il giorno fissato per gli esperimenti di vendita revocati, sono autorizzati  a  redigere verbale a1 solo fine di dare  esecuzione  al  presente provvedimento  di  revoca  con  la  restituzione  delle   cauzioni agli offerenti;

B) sono rinviate d’ufficio a cura del professionista delegato le udienze di approvazione del riparto fissate lino aI 22 marzo 2020;

C) sono revocati gli avvisi di vendita non  ancora pubblicati. In relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto ne1l’ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione e sospesa sino a nuovo ordine;

D) e sospeso iI termine concesso nella ordinanza di delega per il deposito degli avvisi di vendita. In relazione alle procedure nelle quali risultino emesse le ordinanze di delega ex art. 569 c.p.c. ma ancora non depositati i conseguenti avvisi di vendita, il deposito degli avvisi e sospeso sino a nuovo ordine;
E) sono sospesi gli accessi degli ausiliari, compresi gli esperti stimatori presso gli immobili staggiti per qualunque ragione sino a nuovo ordine. La custodi a non e sospesa ma sono sospesi gli accessi ordinari presso gli immobili staggiti salvo che la necessita di accesso st imponga per urgenze indifferibili da rappresentare tempestivamente al GE;

F) sono sospese  ie attivita  di visita  degli  immobili staggiti sino a nuovo ordine.

G) e sospesa sino a nuovo ordine 1’attuazione degli ordini di liberazione per gIi immobili non aggiudicati e per gli immobili aggiudicati sino aI 3.04.2020, data prevista di cessazione dell’emergenza sanitari secondo il DPCM 8 marzo 2020 art. 5:

Inline il DL n. 11/2020, pubblicato in G.U. l’8 marzo 2020 e vigente da tale data, per quel che qui rileva, sospende i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, ferme le eccezioni espressamente indicate, sino a tutto iI 22 marzo 2020, con la conseguenza che, in applicazione della normativa entrata in vigore:

- tutti i termini  processuali - tra  i quali, per interpretazione uniforme dei Tribuoali di merito, anche quello del saldo prezzo - devono intendersi sospesi sino alla data supra indicata;

Le sospensioni disposte con il presente provvedimento sono provvisorie e passibili di variazione a1 mutare delle condizioni. II presente provvedimento deve intenderei emesso in ciascuna delle procedure esecutive immobiliari pendenti avanti al Tribunale di Massa e sara allegato in copia alla prossima relazione periodica dal custode o dal professionista delegato.
Si pregano tutti i destinatari della presente di adoperarsi per l'immediata e urgente esecuzione degli incombenti loro assegnati.

Il Giudice dell'esecuzione 
Alice Serra




2) PROVVEDIMENTO DEL 12 MARZO 2020 DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI MASSA IN RELAZIONE ALLE VENDITE DELEGATE NEI PROCEDIMENTI CIVILI:



Depositato in Cancelleria il
	
TRIBUNALE  DI MASSA
"IL GIUDICE, visto il Decreto Legge n. 11/020;

preso atto della generale sospensione dei termini processuali di cui all’ art. 1 co.2 D.L. cit.;
ritenuto che la norma deve necessariamente applicarsi anChe alle attivitâ delegate dali’ A.G. e nello specifico a quelle di cui agli artt. 591 bis e segg. c.p.c. anche nel contesto dei procedimenti di cui all’ art. 600 c.p.c.;
che per Ie medesime attivitâ relative ai procedimenti per espropriazione forzata immobiliare ha giâ disposto il G.E. di questo Tribunale con proprio decreto in data 10.3.020;
che dette disposizioni appaiono ragionevolmente compatibili anche con Ie vendite ordinate ex artt.788 e 600 co.2 c.p.c.

P. Q. M.
Revoca Ie vendite giâ fissate fino at 3.4.020 e sospende i termini e tutte ie attivitâ delegate di quelle giâ ordinate fino a nuova disposizione con Ie modalitâ di cui at decreto 10.3.020 del G.E. di questo Tribunale
Si comunichi.

Massa, 12.3.020

p. il presidente
Letto 1270 volte